E.C.M.

Educazione Continua in Medicina

FAQ - Domande e Risposte 

 

1.01 – E’ possibile accreditare attività formative miste (blended)?

NO. Attualmente la procedura per l’accreditamento degli eventi blended non è attivata.

1.02 - È prevista una durata minima per gli eventi formativi RES-FSC-FAD?

In base a quanto stabilito dalla Commissione Regionale ECM nella seduta del 31/05/2016 è prevista una durata minima per le seguenti tipologie di formazione:

  • FORMAZIONE RESIDENZIALE: minimo 3 ore
  • FORMAZIONE SUL CAMPO - GRUPPI DI MIGLIORAMENTO: minimo 8 ore
  • FORMAZIONE SUL CAMPO - AUDIT CLINICO: minimo 10 ore

1.03 - E’ prevista una durata massima per gli eventi formativi RES-FSC-FAD?

Non è prevista una durata massima delle ore di formazione. Il tempo dedicato deve corrispondere all’efficacia dell’evento formativo in considerazione della complessità del programma.

1.04 - Come devono essere computate le frazioni di ora?

La procedura informatica per l’accreditamento delle attività formative registra per ogni attività le frazioni di ora.

Ai fini del calcolo automatico dei crediti l’algoritmo di calcolo per la definizione dei crediti effettua un arrotondamento per difetto fino a 30 minuti, per eccesso oltre i 30 minuti.

Si precisa che:

  1. l’arrotondamento è riferito esclusivamente alla durata complessiva dell’evento formativo e non comprendere il tempo previsto per la registrazione dei partecipanti, eventuali pause e per la verifica dell’apprendimento;
  2. l’arrotondamento non si applica alle ore della docenza per il calcolo dei crediti al docente.

1.05 - Qual è il numero massimo di crediti attribuibile ad un evento formativo RES-FSC-FAD?

Come riportato nell’allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012 al paragrafo 2.5 "I crediti ECM", ogni evento non può superare il numero di 50 crediti formativi.

Si ricorda inoltre che la tipologia di Formazione sul Campo- Training individualizzato non può superare i 30 crediti. (v. Manuale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM – Regione del Veneto)

1.06 - Quanto tempo prima devono essere inserite le (ri)edizioni?

Le (ri)edizioni devono essere inserite almeno 10 giorni prima della data di svolgimento.

1.07 - Quali dati richiesti dalla procedura di accreditamento sezione "eventi definitivi" possono essere modificati in fase di inserimento delle (ri)edizioni?

Possono essere modificati solamente i campi relativi ai seguenti dati: sede, data inizio e data fine, docenti

1.08 - E’ prevista una presenza minima di partecipazione agli eventi formativi?

Nel documento "Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività ECM" - viene indicata, per le diverse tipologie di formazione ECM (colonna VERIFICHE), la presenza obbligatoria prevista ai fini del riconoscimento dei crediti formativi:

  • FORMAZIONE RESIDENZIALE (RES) – 100%
  • FORMAZIONE RESIDENZIALE INTERATTIVA – 100%
  • CONVEGNI, CONGRESSI , SIMPOSI E CONFERENZE (con oltre 200 partecipanti) – 80 %
  • TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC) – 100%
  • GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) – 80%
  • ATTIVITA’ DI RICERCA (FSC) – 100%
  • AUDIT CLINICO E/O ASSISTENZIALE – 90%

1.09 - Negli attestati rilasciati dal Provider per l’assegnazione dei crediti formativi cosa deve essere riportato alla voce "obiettivo didattico/formativo generale"?

Nell’Attestato alla voce "obiettivo didattico/formativo generale" deve essere riportato “Obiettivo strategico Nazionale/Aree di acquisizione competenze” dichiarato nella procedura informatica di accreditamento "eventi definitivi" corrispondente ad una della 29 aree di riferimento previste dall’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012.

1.10 - È sempre possibile riconoscere i crediti ai docenti/relatori che svolgono la stessa attività in più edizioni di uno stesso evento formativo?

No, in caso di docenza in edizioni dello stesso evento, i crediti devono essere conteggiati una sola volta. (Riunione della CNFC del 20 febbraio 2014).

1.11 - Nel caso siano previste più edizioni di uno stesso evento formativo, è possibile riconoscere al docente/relatore i crediti in qualità di docente/relatore in una edizione, e come discente in un’altra edizione?

Si al massimo una volta come discente e come docente/relatore/tutor.

1.12 - Al docente/relatore viene attribuito 1 credito per ½ ora di docenza o relazione (2 crediti per ora). La ½ h di docenza minima deve essere continuativa o può essere frazionabile?

Si, può essere sia frazionabile sia continuativa.

1.13 - Il Responsabile scientifico di un evento formativo acquisisce i crediti ECM?

Il Responsabile scientifico in quanto tale non acquisisce crediti.

Nel caso in cui nell’ambito dello stesso evento formativo svolga anche il ruolo di docente, relatore o tutor, con riscontro nel programma dell’evento, può acquisire i crediti ECM secondo i criteri definiti per questi ruoli.

1.14 - L’animatore di un evento formativo residenziale può acquisire i crediti ECM? Nel glossario Agenas si legge "L’animatore dovrebbe presenziare a tutto il corso di formazione per ottenere i crediti ECM." Quindi, se l’animatore partecipa a tutta la durata dell’evento acquisisce i crediti? Se sì, come discente?

Non è prevista la figura dell’animatore tra coloro che possono acquisire i crediti.

I soggetti che possono acquisire i crediti sono docente /relatore/tutor o discente.

1.15 - Come vengono attribuiti i crediti ai docenti nel caso in cui una sessione venga svolta in co-docenza?

Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, ovvero nel caso in cui in una sessione i docenti siano due o più di due e gli interventi vengano svolti simultaneamente, si applica il criterio generale di attribuzione di due crediti l’ora per ogni singolo co-docente, a prescindere dalla durata dell’intervento all’interno della sessione. Affinché i crediti possano essere erogati, la durata minima di una sessione svolta in co-docenza deve essere di almeno mezz’ora (in tal caso ad ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito). (Comunicato Age.Na.S. del 23/06/2014 – "Definizione del numero di crediti acquisibili dal singolo docente/tutor/relatore")

1.16 - Il tempo previsto per la prova di valutazione dell’apprendimento può essere conteggiato nel totale delle ore di formazione accreditabili?

Il tempo previsto per la prova di valutazione dell’apprendimento non può essere conteggiato nel totale delle ore di formazione accreditabili.

1.17 - Premesso che i Provider FAD accreditati presso la Regione del Veneto possono erogare formazione a distanza esclusivamente ai professionisti che operano nel territorio regionale, come possono assicurare il rispetto di tale requisito ai fini del rilascio dei crediti ECM ai discenti?

I Provider FAD accreditati presso la Regione del Veneto, al fine di garantire la partecipazione agli eventi ECM – FAD dei soli professionisti che operano nel territorio regionale, possono acquisire, ove necessario, un’autocertificazione sottoscritta dal discente in cui lo stesso dichiari, sotto propria responsabilità, oltre ai propri dati anagrafici anche la sede della struttura in cui svolge la propria attività lavorativa come dipendente o libero professionista.

1.18 - Una videoconferenza rientra nella tipologia formativa RES o FAD?

La lezione frontale con l’uso di videoconferenza rientra tra le metodologie didattiche coerenti con l’obiettivo formativo “acquisire conoscenze teoriche e pratiche”. Tale metodologia può essere utilizzata nelle diverse tipologie previste per gli eventi residenziali.

La videoconferenza, se registrata su materiale durevole e quindi ripetibile nel tempo, non costituisce più attività residenziale ma FAD.

1.19 - Nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli (docente/relatore/tutor e discente) all’interno dello stesso evento è consentito al professionista sanitario di scegliere per quale ruolo acquisire i crediti?

Premesso che è vietata l’attribuzione di crediti per più ruoli, nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli (docente/relatore/tutor e discente) all’interno dello stesso evento, al professionista sanitario è riconosciuta la possibilità di scegliere per quale ruolo acquisire i crediti.

1.20 - Il Patrocinio deve essere dichiarato?

I patrocini non devono essere dichiarati in piattaforma ma la documentazione va tenuta agli atti.

Per patrocinio s’intende l’attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità proposte da terzi. Il patrocinio è concesso a titolo gratuito e si esercita mediante apposizione della denominazione e del logo associativi su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni, sul web ecc.

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