Disposizioni attuative e relativi criteri per l’accesso al finanziamento regionale ai sensi dell’ art. 5 della Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”. Anno 2016.
Documenti scaricabili:
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1562 del 10 ottobre 2016
DDR N. 157 del 29 dicembre 2016
La legge regionale n. 29 del 10 agosto 2012 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”, interviene – come stabilito all’art. 1, al fine di fronteggiare le situazioni di difficoltà economica, sia dei nuclei familiari composti da un solo genitore detti monoparentali, sia dei coniugi in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con uno o più figli minori.
Al fine di dare attuazione a quanto indicato nell’art. 5 della legge succitata, si propone per l’anno 2016, utilizzando il fondo a ciò dedicato, di concorrere totalmente o parzialmente al pagamento dei canoni di affitto da parte delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, in situazione di difficoltà economica, per il tramite delle amministrazioni comunali.
Il contributo può essere richiesto dalle famiglie monoparentali, ossia dai nuclei (ex art.1, comma 1 della L.R. n. 29/2012) composti da un solo genitore e uno o più figli minori risultanti dallo stato di famiglia e dal certificato di residenza;
Il nucleo monoparentale deve avere un’attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità, non inferiore a € 3.000,00 e non superiore a € 13.000,00;
Il nucleo monoparentale deve essere residente nella Regione del Veneto;
Nel caso in cui un componente nel nucleo monoparentale abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.
Tra gli aventi diritto le priorità riguardano quei nuclei familiari in cui vi sia :
a) la presenza di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;
b) la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal Servizio Sanitario Regionale (SSR);
c) la residenza nel territorio della Regione del Veneto da almeno 2 anni ad eccezione delle ipotesi di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) della L.R. 29/2012, per le quali è sufficiente la sola residenza nel territorio della Regione.
La compilazione delle domande per l’accesso al CONTRIBUTO ex art. 5 della L.R. n 29/2012, viene supportata da una procedura informatica regionale che si articola in due sezioni: l’una riservata al comune e l’altra riservata al cittadino richiedente il prestito.
Informazioni
Per problematiche o dubbi di tipo amministrativo (sulla compilazione dei moduli o sui requisiti per accedere al bonus) contattare l'ufficio preposto del proprio comune di residenza.